La richiesta di esenzione per invalidità si può presentare:
- presso gli Uffici anagrafe dei presidi Asl negli orari di apertura con un documento di identità in corso di validità e tessera sanitaria
- per e-mail inviando Modulo esenzioni per invalidità con allegata copia di un documento di identità, ai seguenti indirizzi aziendali di posta elettronica specifici per ogni zona sociosanitaria:
>Uffici anagrafe: orari e indirizzi mail
Sono esenti dal ticket gli assistiti ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità (DM 1 febbraio 1991 art.6).
L'esenzione può riguardare tutte le prestazioni specialistiche o le sole prestazioni correlate alla patologia invalidante.
Hanno diritto all'esenzione totale per invalidità:
- invalidi civili ed invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3;
- invalidi civili con indennità di accompagnamento;
- ciechi (assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi) e sordi;
- invalidi civili minori di anni 18 percettori di indennità di frequenza;
- invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla I alla V e dalla VI alla VIII;
- invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1ª alla 8ª con pensione diretta vitalizia;
- ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ (categoria equiparata dalla legge agli invalidi e mutilati di guerra);
- vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata.
Hanno diritto all'esenzione solo per le prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante:
- invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3;
- coloro che abbiano riportato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale.
Il certificato di esenzione è rilasciato dall'Azienda USL, su richiesta dell'interessato, dietro presentazione dell'attestazione di riconoscimento dell'invalidità rilasciata dall'INPS.