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Decreto Legislativo 32/2021

Il Decreto Legislativo 32/2021 stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, disciplinati dal Regolamento (UE) n. 625/2017, effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari

Viene applicato in base alle attività specificate nel Decreto tra cui:

  • attività di macellazione (Sezione 1)
  • attività di sezionamento (Sezione 2)
  • lavorazione della selvaggina cacciata (Sezione 3)
  • produzione di latte (Sezione 4)
  • produzione dei prodotti della pesca (Sezione 5)
  • altre attività connesse alla produzione di alimenti all’ingrosso (Sezione 6)


Stabilimenti di sezionamento
Gli operatori dei:

  • Laboratori di sezionamento carni di ungulati domestici, di carni di selvaggina di ungulati selvatici allevati e di carni di selvaggina selvatica grossa – Sezioni I, III e IV – CP
  • Laboratori di sezionamento carni di ungulati domestici, di carni di selvaggina di ungulati selvatici allevati e di carni di selvaggina selvatica grossa – Sezioni I, III e IV – CP

Devono inviare mensilmente alle UF Sicurezza Alimentare Sanità Pubblica Veterinaria (SASPV) della zona di riferimento una comunicazione attestante il quantitativo di merce introdotta ed effettivamente sezionata, secondo il modello scaricabile al link sottostante

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Stabilimenti lavorazione latte
Gli operatori degli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. CE 853/2004 per:

  • Latte e prodotti a base di latte – Centro di standardizzazione – PP
  • Latte e prodotti a base di latte – Trattamento termico - PP

Devono inviare mensilmente alle UF SASPV della zona di riferimento una comunicazione attestante il quantitativo di latte introdotto e lavorato, secondo il modello scaricabile al link sottostante

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Stabilimenti prodotti della pesca
Gli operatori degli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. CE 853/2004 per:

  • Impianti dei prodotti della pesca freschi – Sezione VIII – FFPP
  • Mercato ittico all’ingrosso –Sezione VIII - WM
  • Impianto collettivo per le aste – Sezione VIII - AH

Devono inviare mensilmente alle UF SASPV della zona di riferimento una comunicazione attestante il quantitativo di prodotti della pesca freschi immessi sul mercato dallo stabilimento (prima commercializzazione), secondo il modello scaricabile al link sottostante

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