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Cos’è l’Amministrazione di Sostegno
L’Amministrazione di Sostegno è uno strumento previsto dalla legge (Legge n.6 del 2004) per aiutare le persone che, a causa di una malattia, di una disabilità o di una difficoltà fisica o psicologica, hanno problemi, anche temporanei o parziali, a gestire da sole alcuni aspetti della propria vita.

L’Amministrazione di Sostegno si basa su alcuni principi fondamentali:
    • gli interventi di aiuto sono personalizzati, cioè adattati alla situazione, ai bisogni e alle capacità residue della persona;
    • la persona mantiene la propria autonomia e capacità di scelta per tutti gli atti che può compiere da sola;
    • la capacità di agire viene limitata solo per gli atti indicati dal Giudice nel decreto di nomina dell’Amministratore di Sostegno, come previsto dall’art. 409 del Codice Civile.

L’Amministrazione di Sostegno non sostituisce la persona, ma la sostiene e la accompagna, valorizzando le sue risorse e tutelando la sua dignità.

L’Amministratore di Sostegno quindi affianca la persona beneficiaria nella gestione degli interessi personali, economici, patrimoniali e di cura, rispettando i suoi bisogni, le sue volontà e le sue aspirazioni. 

Per richiedere un amministratore di sostegno è possibile presentare ricorso (domanda) presso il Giudice Tutelare competente, anche senza l’assistenza di un avvocato, nei casi e nelle modalità descritti alla seguente pagina: 

⇒Come fare per richiedere la nomina di un amministratore di sostegno 

Udienza e decreto di nomina
Dopo la presentazione del ricorso, viene individuato un Giudice Tutelare competente per la trattazione della richiesta. Il Giudice fissa, con apposito decreto, il giorno e l’ora dell’udienza.
All’udienza devono essere presenti:
    • il presunto beneficiario;
    • le persone indicate nella documentazione presentata, come familiari o altri soggetti coinvolti.

Il Giudice Tutelare, ai sensi dell’art. 419 del Codice Civile, può richiedere ulteriori informazioni o accertamenti ritenuti utili ai fini della decisione.

Il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza devono essere notificati a cura del ricorrente al beneficiario e comunicati, anche tramite lettera raccomandata, ai:
    • parenti entro il quarto grado;
    • affini entro il secondo grado.
Tali soggetti possono esprimere il proprio parere o partecipare all’udienza.

Durante l’udienza, il Giudice valuta:
    • la documentazione sanitaria e personale presentata;
    • la disponibilità e l’idoneità di eventuali familiari o affini a svolgere l’incarico di Amministratore di Sostegno.

Qualora non vi siano persone idonee tra i familiari, l’incarico potrà essere affidato a soggetti terzi.
Al termine del procedimento, l’Autorità Giudiziaria emette il decreto di nomina dell’Amministratore di Sostegno, che può essere:
    • a tempo determinato oppure
    • a tempo indeterminato.

Nel decreto vengono indicate in modo preciso le funzioni e i poteri dell’Amministratore di Sostegno, in base alle esigenze specifiche del beneficiario.
In presenza di situazioni di particolare urgenza, il Giudice Tutelare può emettere il decreto nel più breve tempo possibile.

Chi può essere Amministratore di Sostegno
L’Amministratore di Sostegno viene scelto preferibilmente all’interno della famiglia del beneficiario, quando sono presenti adeguate condizioni di idoneità e disponibilità.
La scelta avviene sempre tenendo conto dell’esclusivo interesse e della cura della persona beneficiaria.
La persona interessata può inoltre indicare preventivamente il proprio Amministratore di Sostegno, nel caso in cui in futuro non fosse più in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi.
Questa designazione deve avvenire tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Qualora non sia possibile nominare un familiare, un affine o una persona indicata dal beneficiario,
l’Amministratore di Sostegno viene individuato dal Giudice Tutelare, scegliendo da un apposito elenco di professionisti e/o volontari, sempre nel rispetto dell’interesse del beneficiario.
Il ruolo di Amministratore di Sostegno può quindi essere svolto da:
    • un familiare;
    • una persona amica o di fiducia;
    • un conoscente;
    • un professionista;
    • un cittadino o una cittadina che svolge l’incarico a titolo volontario, dedicando parte del proprio tempo libero.

Quali azioni può compiere l’Amministratore di Sostegno
L’Amministratore di Sostegno può compiere solo le azioni indicate nel decreto di nomina emesso dal Giudice Tutelare. Tali azioni possono prevedere compiti di rappresentanza (agire al posto della persona) oppure di assistenza (affiancare la persona nelle decisioni).

Le attività possono riguardare, in particolare:
    • la cura della persona, ad esempio:
        ◦ scelta e gestione di collaboratori familiari o assistenti;
        ◦ proposta e scelta della collocazione abitativa;
        ◦ espressione del consenso informato alle cure;
        ◦ confronto e aggiornamento con medici e altri professionisti;
    • la gestione economica e patrimoniale, ad esempio:
        ◦ riscossione della pensione o di altri redditi;
        ◦ pagamento dell’affitto, delle utenze e delle spese quotidiane;
        ◦ gestione dei risparmi e del patrimonio.

L’Amministratore di Sostegno agisce in nome e per conto del beneficiario, supportandolo nelle scelte quotidiane e tenendo sempre conto dei suoi bisogni, desideri, aspirazioni e capacità, nel rispetto di un rapporto di fiducia e dell’esclusivo interesse della persona.

L’Amministratore ha inoltre il dovere di:
    • informare il beneficiario sugli atti da compiere;
    • confrontarsi con la persona prima di assumere decisioni rilevanti;
    • informare il Giudice Tutelare in caso di disaccordo;
    • mantenere un rapporto di collaborazione con familiari, servizi ed enti coinvolti nella vita del beneficiario.

Il Giudice Tutelare può convocare in qualsiasi momento l’Amministratore di Sostegno per chiedere informazioni, chiarimenti e aggiornamenti sulla gestione, fornendo eventuali indicazioni sull’attività da svolgere e sugli interessi morali, economici e patrimoniali del beneficiario.
L’Amministratore di Sostegno ha l’obbligo, per legge, di presentare annualmente una relazione sull’attività svolta, che deve contenere:
    • informazioni sulle condizioni personali e socio-sanitarie del beneficiario;
    • la rendicontazione delle attività economiche e patrimoniali.
Per agevolare questo adempimento, i Tribunali mettono a disposizione una specifica modulistica, suddivisa in sezioni, scaricabile dal sito internet del Tribunale competente.
Quanto dura la nomina dell’Amministratore di Sostegno
La durata dell’incarico è stabilita dal Giudice Tutelare nel decreto di nomina, indipendentemente dalla persona scelta per svolgere l’incarico. In generale:
    • se viene nominato un familiare del beneficiario, la nomina può avere carattere permanente;
    • quando l’incarico è affidato a una persona non appartenente alla famiglia, la durata non può superare i 10 anni, salvo diversa decisione del Giudice.

Il Giudice Tutelare può in ogni momento modificare, sospendere o revocare l’incarico, qualora le condizioni del beneficiario cambino o lo rendano necessario.

L’Amministratore di Sostegno può essere:
    • esentato dall’incarico, anche su sua richiesta, quando l’attività risulta eccessivamente gravosa;
    • sostituito con un altro Amministratore di Sostegno, se ritenuto opportuno;
    • rimosso o sospeso dall’ufficio nei casi di:
        ◦ negligenza;
        ◦ inadeguato svolgimento dei compiti;
        ◦ abuso dei poteri conferiti.

In ogni caso, le decisioni relative alla durata e alla gestione dell’incarico spettano sempre al Giudice Tutelare, che agisce nell’esclusivo interesse del beneficiario.


⇒Come diventare amministratore di sostegno