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Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), introdotte dalla legge n. 219/2017 (art. 4), in vigore dal 31 gennaio 2018, rappresentano lo strumento attraverso cui ogni persona, maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, può esprimere la propria volontà in merito al consenso o al rifiuto di determinati accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche, nel momento in cui non sarà più in grado di farlo.

La legge  219/2017 dà risposta al bisogno della cittadinanza di vedere riconosciuto il diritto all'autodeterminazione. Nella legge, si intersecano questioni dipendenti da vari fattori: da una parte c’è lo straordinario aumento delle capacità tecniche di intervento che può portare al rischio di “accanimento terapeutico”; dall’altra la medicina palliativa che cerca di offrire supporti che consentano alle persone, alla fine della vita, un accompagnamento dignitoso alla morte; inoltre c’è una forte richiesta di autodeterminazione da parte delle persone malate, che vogliono conoscere il decorso della malattia e decidere in materia.

Le disposizioni forniranno importanti informazioni ai medici nel caso in cui, in futuro, dovessero prendere in cura ed assistere la persona che ha disposto le DAT, qualora questa dovesse trovarsi in una condizione di incapacità.

Nella DAT è possibile indicare una persona di fiducia, il/la fiduciario/a, con le modalità previste dalla legge 219/17.
Il fiduciario assume l’impegno di  rappresentare il disponente in caso di incapacità ad autodeterminarsi nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.  Ha la funzione di dialogare con i medici, al variare delle situazioni cliniche, per la corretta attuazione delle DAT; rappresenta le volontà che la persona stessa manifesterebbe se fosse in grado di esprimersi. I familiari, in assenza di un/una fiduciario/a non potranno decidere in nome della persona e per suo conto. In caso di contrasto tra fiduciario e medico la decisione è rimessa al Giudice Tutelare. 

Le DAT non sostituiscono mai la volontà attuale della persona finché questa è capace di autodeterminarsi.

Per essere valide le DAT devono essere state redatte solo dopo che la persona abbia acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle scelte che intende esprimere tramite le DAT. Pertanto, prima di scrivere la propria DAT è necessario rivolgersi al Medico di Medicina Generale o ad un altro medico di propria fiducia al fine di essere correttamente informati e poter discutere delle conseguenze delle scelte che si sta decidendo di assumere.

Le DAT devono essere redatte con una delle seguenti modalità:
• atto pubblico;
• scrittura privata autenticata;
• scrittura privata semplice consegnata personalmente presso l’Ufficio dello  Stato Civile del Comune di residenza del disponente le DAT;
• scrittura privata semplice consegnata personalmente presso le strutture sanitarie di quelle Regioni che abbiano regolamentato con proprio atto la raccolta delle DAT.

Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non consentano le forme di redazione sopra descritte, le DAT possono essere espresse mediante videoregistrazione o dispositivi che permettano alla persona con disabilità di comunicare.

Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

I soggetti  autorizzati a raccogliere le copie delle DAT, compresa l’indicazione del fiduciario, e a trasferirle alla banca dati nazionale devono lasciare a ciascuno la libertà di scelta se trasferire copia della DAT in banca nazionale o se indicare dove esse siano conservate.
Le DAT saranno conservate all’interno della banca dati nazionale delle DAT per i dieci anni successivi alla morte del disponente.

PER SAPERNE DI PIU si consiglia di leggere attentamente la presente informativa

COME FARE PER: REDIGERE E REGISTRARE UNA DAT

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 Informativa DAT_Delibera_n.638_del_14-06-2021-Allegato-A-1.pdf Sonia Bortolotto87 kB2021-06-23 13:382021-06-23 13:38